Art. 1.
(Promotore e finanza di progetto).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano senza eccezioni, e in deroga alla normativa di settore, anche per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti e la loro durata, a tutte le ipotesi di realizzazione di lavori, di fornitura di servizi e di prodotti e di affidamento di servizi pubblici, anche per interventi misti, per interventi concernenti i settori esclusi e per interventi assimilati, per le attività di integrazione, completamento e manutenzione di lavori e di servizi anche se già parzialmente realizzati e per tutte le prestazioni costituenti adempimento di obblighi di legge a carico del soggetto aggiudicatore competente.
      2. Le norme di cui al comma 1 e le norme vigenti concernenti le concessioni di lavori si applicano, in quanto compatibili, a tutti i contratti comportanti partenariato pubblico-privato o attuativi del partenariato, o regolanti i rapporti con contraenti generali.
      3. Gli interventi e le prestazioni realizzati e prevalentemente finanziati da soggetti privati, compresi quelli in attuazione di piani o di convenzioni urbanistici, non sono assoggettati alla normativa vigente sugli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
      4. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i soggetti aggiudicatori pubblicano un avviso, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 37-bis della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per individuare i soggetti interessati a presentare offerta. Nell'avviso sono fissati i termini per manifestare l'interesse e le modalità della procedura di confronto ed è indicato specificatamente che il soggetto

 

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promotore ha titolo alla aggiudicazione in caso di offerta più conveniente per il soggetto aggiudicatore, a seguito anche dell'adeguamento previsto dal citato articolo 37-ter della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
      5. Qualora nel termine stabilito nell'avviso di cui al comma 4 non siano pervenute manifestazioni di interesse, il contratto è aggiudicato al promotore. Nelle altre ipotesi, il soggetto aggiudicatore bandisce una gara, da svolgere con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. I partecipanti alla gara prestano, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una cauzione supplementare pari a quella richiesta al promotore.
      6. Qualora non siano state presentate offerte più convenienti di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo.
      7. Qualora sia stata presentata un'offerta più conveniente, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del soggetto aggiudicatore, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In tale caso il soggetto aggiudicatore rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti per la partecipazione alla gara, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso promotore prestata.
      8. Qualora il promotore non adegui la propria proposta a quella del miglior offerente, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e il soggetto aggiudicatore rimborsa al promotore, a spese dell'offerente, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso offerente prestata.
      9. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e le pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla
 

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società a banche o ad altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.